La Donna, dal dopoguerra ad oggi, più volte è stata oggetto di tutela da parte del Legislatore, ed è interessante notare, osservando la normativa, la tipologia di diritto tutelato nel corso degli anni.
di Anna Delle Donne
* “Donna con cravatta nera”, Amedeo Modigliani
Avvocato civilista
DAL PRIMO VOTO AL DIRITTO AL LAVORO … FINO A QUELLO PER LA VITA
Con la Carta Costituzionale si è cercato di tutelare quei diritti che hanno condotto la figura femminile alla piena dignità e libertà; esempi possono essere l’Art. 3 che riconosce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, l’Art. 29 che sancisce la parità morale e giuridica dei coniugi, l’art. 37 che tutela il lavoro femminile garantendo pari diritti e retribuzione, ed infine, l’Art. 51 che assicura alle donne il diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
La medesima intenzione del Legislatore viene concretizzata anche negli anni successivi, dove per esempio, con la legge 860 del 1950 troviamo la prima regolamentazione del congedo di maternità per le lavoratrici. Invece, con la Legge 898 del 1970 viene introdotto lo scioglimento del matrimonio civile ed ancora, entra in vigore il cosiddetto statuto dei lavoratori col quale vengono anche introdotte norme contro le discriminazioni di genere sul lavoro.
Abbiamo visto, fin qui, la tutela dei diritti legati alla donna come individuo, lavoratrice, ma nasce prepotentemente una domanda la cui risposta non è più procrastinabile: A quando la tutela del diritto alla vita di una donna?
Premesso che dagli anni sessanta in poi si è assistito ad un forte cambiamento storico sociale comportando una riduzione di quel potere patriarcale che sin dalla notte dei tempi era stato riconosciuto all’uomo, sono diversi gli esempi della volontà concreta del Legislatore in tal senso: nel 1975 vi è stata la riforma del diritto di famiglia che ha introdotto la parità tra i coniugi nella gestione della famiglia, il principio di uguaglianza nei rapporti con i figli, ma soprattutto ha previsto l’abolizione della figura del “capo famiglia”; nel 1981 a seguito della Riforma del Codice Penale sono stati aboliti il “delitto d’onore” e il matrimonio riparatore; infine, nel 1996 con la Legge 66 la violenza sessuale è stata riconosciuta reato contro la persona e non più contro la morale pubblica.
A questa diminuzione di potere/controllo, purtroppo, alcuni uomini hanno reagito in modo violento ed inadeguato al cambiamento storico, continuando a considerare la donna come un mero oggetto da tenere sotto al proprio dominio. A causa di questi atteggiamenti, il Legislatore è intervenuto varando norme a tutale della vita della donna come, per esempio, la legge 38 del 2009 contro lo stalking.
A fine di questo breve e parziale excursus dei diritti sulle donne è doveroso non dimenticare il cosiddetto “Codice Rosso”, ossia la legge 69 del 2019, nonché la legge 168/2023 che mirano a rendere più efficace la risposta istituzionale alla violenza di genere. Con queste norme il Legislatore ha previsto l’introduzione di procedure rapide per la violenza domestica e di genere, intervenendo sia sul piano penale che su quello procedurale. Gli obiettivi principali sono quelli di accelerare i tempi di intervento in caso di denuncia di violenza, migliorare la protezione delle vittime, rafforzare le pene per i reati violenti, e introducendo nuovi reati al fine di contrastare comportamenti particolarmente gravi, quali possono essere la violenza sessuale, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la diffusione illecita di materiale privato (il cosiddetto revenge porn), la costrizione al matrimonio e le lesioni gravi o deturpanti.
Concludo, che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2003 è stato istituito il numero 1522, dedicato all’assistenza per le vittime di violenza e stalking. Si tratta di un servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, che offre supporto immediato e accesso a una rete di aiuto, compresi i centri antiviolenza e le forze dell’ordine.
Pertanto, se si è vittima o testimone di violenza non esitare a contattare il 1522. La vita è un diritto inalienabile e siamo tutti chiamati a salvaguardarla.
Una risposta su “I Diritti delle donne”
Diciamolo con forza, anche qui, la violenza sulle donne, oltre che con le leggi, che poi vanno applicate, si combatte principalmente, con la cultura. Ci vogliono presidi permanenti: biblioteche (ad Aquara l’amministrazione la tiene chiusa) oltre che scuole ed altro.